REQUISITI
- Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola
Secondaria di Secondo Grado al termine di un percorso di studi di cinque anni, ai sensi dell’art. 1 del D.
Lgs. 17/10/2005, n. 226. I titoli di studio conseguiti presso Istituti scolastici stranieri sono considerati validi
se sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in
materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del
provvedimento di equipollenza e l’ente che ne ha effettuato il riconoscimento, e allegarne copia, ovvero
della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero
- Possesso di patente di guida di cat. B
- Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati assoggettati alla leva obbligatoria).
Saranno ammessi a partecipare i candidati obiettori di coscienza solo laddove abbiano rinunciato allo
status di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636, comma 3 del D. Lgs. 66/10
- Possesso dei requisiti fisico/funzionali all’impiego di cui all’Allegato A) della Direttiva in materia di “Criteri
e sistemi per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale, ai sensi dell’art. 12,
comma 2 della L.R. 24/03, approvata con la Deliberazione di G.R. dell’Emilia Romagna n. 278 del
14/02/2005. La valutazione circa il possesso di tali requisiti è finalizzata ad accertare:
– il possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione all’attività specifica di polizia locale
– l’assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione, ossia tutte le patologie e/o le
menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale espressamente indicati all’Allegato A)
della Delibera di G.R. n. 278/05. L’assenza di tali condizioni patologiche sarà accertata dal competente
servizio dell’ASL territorialmente competente, in sede di accertamento medico diretto
- Possesso dei requisiti psico/attitudinali di cui all’Allegato B) della Direttiva in materia di “Criteri e sistemi
per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 2
della L.R. 24/03, approvata con la Deliberazione di G.R. dell’Emilia Romagna n. 278 del 14/02/2005. Il
possesso di tali requisiti sarà accertato dalla Commissione Esaminatrice, della quale farà parte anche un
esperto in psicologia del lavoro
- Buona e comprovata conoscenza della lingua Inglese e dell’utilizzo degli strumenti informatici
- Essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica)
ovvero essere cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi cittadinanza di
stato membro, ovvero essere cittadini di Stati Terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per i
soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria. I cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di Stati Terzi devono essere in
possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana e non essere stati esclusi
dall’elettorato attivo e passivo e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite previsto per il pensionamento
- Non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali
- Non avere procedimenti penali in corso
- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo
- Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a
seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabili
Non si procederà, in ogni caso, all’immissione in servizio dei candidati risultati idonei nei cui
confronti sia tuttavia sopravvenuta, in epoca successiva all’approvazione della graduatoria ma
antecedente alla data di assunzione, la perdita di uno o più dei requisiti specifici e generali di
ammissione
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